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Detrazione 65%

Risparmio energetico e Sistemi Solari-SCADUTO-

11 giugno 2013
Dal 6 giugno 2013 innalzata al 65% la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica sugli edifici

Le detrazioni fiscali per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici costituiscono il più generoso sistema di incentivi messo a punto per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano.

Questo meccanismo incentivante, noto anche sinteticamente come “detrazione fiscale 55%" essendo stato per anni caratterizzato da una detrazione fiscale pari al 55% della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dal 6 giugno 2013 vede innalzata la detrazione al 65% (d.l. 4 giugno 2013 n. 63 pubblicato in G.U. 130 del 5/06/2013).

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione IRPEF/IRES 65% prevista dai commi 344-349 dell’art 1 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) è stata prorogata alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2017.
Una delle novità della legge di bilancio per l’anno 2017 riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione del 65% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” la detrazione spetta nella misura del 70%; la detrazione spetta, invece, nella misura del 75% se gli interventi di riqualificazione dei condomini sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (altra grande novità) e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico. Per tali interventi il limite massimo di spesa dovrebbe essere pari a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le detrazioni previste per gli edifici condominiali sono estese agli istituti autonomi delle case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale.

Restano confermati i limiti sugli importi detraibili già previsti per i diversi interventi ai sensi dei diversi commi di legge e le procedure da seguire per accedere agli incentivi. Informazioni di dettaglio sono reperibili sul portale informativo dedicato a questo meccanismo incentivante e sul sito Obiettivo Efficienza Energetica.

L'ENEA è il soggetto, incaricato dalla legge, cui inviare la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni e in tale ambito svolge anche un ruolo di assistenza tecnica agli utenti. La documentazione deve essere inoltrata per via telematica

Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione Vaillant o PARADIGMA o con pompe di calore e per l'installazione pannelli solari Vaillant sono previste agevolazioni fiscali.
Per la riqualificazione energetica degli edifici è, infatti, prevista una detrazione del 65% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Novità
• l’eliminazione dell’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta
• è stato previsto l’esonero della presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,
• è stata ridotta (dal 10 al 4%) la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare,
• è stato eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Come fare?
Di seguito troverete l’elenco dei documenti da conservare e qualche informazione utile per beneficiare della agevolazione ed avere così la documentazione completa ai fini della dichiarazione dei redditi nel 2013.

Documentazione da inviare all’ENEA
Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di collaudo delle opere) è necessario trasmettere all’ENEA, attraverso il sito www.acs.enea.it, la scheda descrittiva dell’intervento effettuato (Allegato E al D.M. 19.02.07).

Documentazione da conservare
In caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 35 Kw:
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al D.M. 19.02.07)
• Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa
• Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento.
• Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice.
• Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
• Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale:
“Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).”
Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
• Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.)

Ecco inoltre un link utile per approfondire l'argomento e scaricare la seguente guida:
"Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" (65%) redatta dall'Agenzia delle Entrate


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